Ultimo aggiornamento: 02.01.98
Regolamento Istruttori, Insegnamento e Scuola
Le presenti norme sono state approvate nel Consiglio Direttivo dell'11 e 12 Ottobre 97.
Indice

Premessa
0 - Disposizioni di carattere generale
1 - Albo Istruttori Federali
2 - Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica
3 - Elenco Speciale Divulgazione di Base
4 - Scuole di Scacchi e Sezioni Giovanili riconosciute dalla FSI
5 - Norme transitorie per la costituzione dei Quadri
6 - Settore Scuola
Premessa
Il presente Regolamento nasce dalla pressante esigenza, vivamente sentita tanto dalla Federazione che dai Comitati Regionali e dai Comitati e Delegati Provinciali nonché dalle Società, di dare un quadro ed un punto di riferimento organico in materia di insegnamento, dal quale dipendono due settori che sono alla base dello sviluppo di ogni Federazione: la divulgazione degli scacchi nella Scuola Pubblica ed il progredire tecnico dei giovani e dei giovanissimi che si accostano alla nostra disciplina.

In un tale quadro diventa fondamentale la formazione degli Istruttori di ogni livello e la disciplina delle varie qualifiche. Nella maggior parte delle Federazioni gli Istruttori ed i Tecnici svolgono una funzione professionale. Così non è ancora per quanto riguarda la nostra disciplina, almeno nei numerosi casi in cui le scarse risorse a disposizione delle Società e la ancor poco sentita esigenza dell'insegnamento qualificato e della metodologia dell'allenamento comportano impegni divulgativi e di assistenza tecnica nello spirito del più puro volontariato.

In una situazione così fluida è risultato quindi non facile disciplinare le varie situazioni ed ipotizzare gli strumenti più idonei per un decisivo sviluppo dell'insegnamento sia sotto l'aspetto divulgativo, con particolare riferimento alla Scuola Pubblica, sia sotto l'aspetto del perfezionamento tecnico dei giocatori.

Sotto tale ultimo aspetto è stato di conforto verificare il notevole gradimento espresso dai partecipanti intervenuti agli "stages" tecnici svolti nel 1997 a Montecatini Terme (per i componenti la Nazionale) ed a Fermo (per i convocati per i Campionati Internazionali Giovanili). Naturalmente gli sforzi fatti a livello nazionale dalla Federazione possono essere solo integrativi, di incitamento, di esempio, e non potranno mai sostituirsi alla attività didattica che deve essere svolta con continuità a livello locale.

Per la riuscita di ogni progetto legato all'insegnamento, tanto di quello divulgativo rivolto alla Scuola Pubblica quanto di quello di perfezionamento, è pertanto fondamentale l'intervento e la collaborazione dei Comitati Regionali, destinati a svolgere un ruolo fondamentale di propulsione e di raccordo in tale contesto, nonché dei Comitati e Delegati Provinciali ed in particolare delle Società, considerato che queste ultime proprio dalla pratica dell'insegnamento potranno trovare in prospettiva utili risorse integrative per il necessario autofinanziamento e che principalmente in esse potranno trovare sede le auspicate Scuole di Scacchi e le Sezioni Giovanili riconosciute dalla FSI.

La Federazione conta sul loro impegno e su utili suggerimenti, sia da parte loro e sia, in particolare, da parte dei migliori giocatori italiani, per migliorare e perfezionare nel tempo il Regolamento e la pratica dell'Insegnamento in Italia.

Come ultima annotazione si ricorda che in materia di Istruttori Giovanili è stato ritenuto indicato adeguarsi sin d'ora alla normativa CONI per i C.A.S., la quale richiede per tale tipo di istruttori una notevole professionalità, in quanto ad essi è demandata l'assistenza nella crescita formativa, tecnica ed agonistica dei giovani loro affidati per un lungo periodo di tempo, dagli 8/10 anni sino ai 16/18, il che significa spesso negli scacchi sino al livello agonistico di C.M. e talvolta oltre.

0 - Disposizioni di carattere generale
0.0 Principi generali sull'insegnamento
La divulgazione, l'insegnamento ed il perfezionamento degli scacchi fanno parte dei compiti istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) ed essa elabora i criteri tecnico-didattici per il metodo e l'insegnamento dell'attività scacchistica nel territorio nazionale.

L'insegnamento degli scacchi, attraverso scuole, corsi, lezioni, seminari, ecc., organizzati o curati dalla Federazione Scacchistica Italiana, dai suoi Comitati Regionali e Provinciali, da suoi Affiliati o Tesserati ed eventualmente da Associazioni ed Organizzazioni ad essa aderenti o collegate oppure da Enti ad essa non collegati, Amministrazioni o privati quando vi sia il patrocinio della F.S.I. o comunque l'intervento di suoi Affiliati o Tesserati, può essere effettuato solamente da istruttori autorizzati e riconosciuti dalla F.S.I. attraverso una particolare abilitazione.

L'insegnamento degli scacchi che viene anche effettuato, sia in conseguenza del Protocollo d'Intesa stipulato nel 1997 fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sotto l'alto patrocinio degli stessi e nel rispetto delle normative da loro emanate, sia per iniziativa o comunque promosso da Organi periferici della F.S.I. o da Affiliati e Tesserati, nell'ambito della struttura della Scuola Pubblica Italiana può essere svolto solamente da istruttori autorizzati e riconosciuti dalla F.S.I. attraverso una particolare abilitazione.

Tutti gli Affiliati ed i Tesserati, nonché le Associazioni ed Organizzazioni aderenti, sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza del presente articolo.

0.1 Abilitazione all'insegnamento
L'abilitazione all'insegnamento degli scacchi è attestata dall'iscrizione all'Albo Istruttori Federali, istituito con il presente Regolamento, ed è subordinata al possesso dei requisiti richiesti, al superamento delle prove specifiche stabilite dal Regolamento, all'approvazione del Consiglio Federale quando previsto, nonché al lodevole svolgimento della pratica dell'insegnamento.

0.2 Albo Istruttori Federali e Elenchi Speciali
All'Albo Istruttori Federali sono annessi e ne formano parte integrante i seguenti Elenchi Speciali (articolati su base regionale):
- Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica (riservato al personale docente della Scuola di ogni ordine e grado);
- Elenco Speciale Divulgazione di base.

L'Albo, con gli annessi Elenchi Speciali, è tenuto a cura della Segreteria Federale sotto il controllo di un Coordinatore, è pubblico e può essere consultato dagli Affiliati, dai Tesserati e dalle Associazioni o Organizzazioni aderenti.

Copia aggiornata dell'Albo sarà inviata agli Affiliati che ne faranno richiesta e sarà pubblicata annualmente sull'Organo Ufficiale "Scacchitalia" o su un allegato della stessa.

0.3 Istruttori Federali. Qualifiche.
Gli Istruttori Federali, a seconda della preparazione e della competenza raggiunta, si distinguono in:
Albo Nazionale
a) Istruttori di Primo Grado
b) Istruttori di Secondo Grado
c) Istruttori Giovanili
Le qualifiche riguardanti l'Albo Nazionale sono deliberate dal Consiglio Federale, dopo il superamento con esito favorevole del corso con esame previsto per ciascun livello.
Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica (suddiviso su base regionale)
a) Promotori
b) Insegnanti Elementari
Elenco Speciale Divulgazione di base (suddiviso su base regionale)
a) Istruttori Elementari

Le qualifiche relative agli elenchi speciali sono deliberate dal Consiglio Federale, dopo il superamento con esito favorevole del corso con esame previsto per le qualifiche di Insegnante Elementare e di Istruttore Elementare.

L'abilitazione all'insegnamento, la qualifica, e l'iscrizione all'Albo saranno comprovate da un Diploma rilasciato dalla F.S.I. e controfirmato dal Presidente Federale, dal Coordinatore dell'Albo e nel caso degli Elenchi Speciali dal Presidente del Comitato Regionale competente.

L'esercizio annuale dell'insegnamento è consentito solo dal possesso della apposita Tessera Federale di iscritto all'Albo per l'anno solare in corso.

0.4 Qualifiche onorarie
Il Consiglio Federale, a suo insindacabile giudizio, può attribuire la qualifica di:
Istruttore Onorario
a giocatori e studiosi particolarmente distintisi nel campo delle ricerche didattiche, pedagogiche, psicologiche e dello studio del gioco degli scacchi, nonché a quegli istruttori che non esercitano più l'attività, che abbiano acquisito meriti e benemerenze particolari ed abbiano raggiunto i vertici della categoria.

La qualifica è vitalizia. Essa non abilita all'attività organica dell'insegnamento. L'Istruttore Onorario può peraltro far parte di Commissioni, Comitati nonché di Commissioni Esaminatrici di ogni livello e può svolgere attività divulgativa e promozionale su richiesta della Federazione e dei suoi organismi periferici.

0.5 Organismi federali nel campo dell'istruzione scacchistica
Sono istituiti i seguenti organismi con compiti di gestione e propulsione nel campo dell'istruzione scacchistica:
Commissione Didattica Nazionale
Commissione Nazionale Scacchi a Scuola
Coordinatore dell'Albo Istruttori Federali
Commissioni Esaminatrici dei vari livelli

0.6 Programmi e materiale didattico
La Federazione intende assecondare ed agevolare nella maniera più concreta possibile l'azione degli Istruttori di ogni livello, affinché l'insegnamento possa esprimere su tutto il territorio nazionale uno standard ottimale per ogni livello e per ogni iniziativa. Proprio a tal fine sono previste le Commissioni Nazionali sopra indicate.

La Commissione Didattica Nazionale e la Commissione Nazionale Scacchi a Scuola hanno in primo luogo il compito di varare, per quanto possibile annualmente, un programma tipo di massima per ogni livello di istruzione, predisponendo il materiale didattico e pedagogico e dettando i principi informatori cui attenersi nell'insegnamento. Possono inoltre determinare l'elenco ufficiale dei testi che possono essere adottati dagli Insegnanti Scuola Pubblica e dagli Istruttori per i vari livelli dell'insegnamento.

Le Commissioni possono altresì prevedere che qualora Insegnanti ed Istruttori intendessero adottare proprio materiale didattico debbano sottoporlo, per quanto possibile preventivamente e comunque contestualmente con l'inizio del ciclo di insegnamento, all'approvazione della Commissione competente.

I programmi tipo, il materiale e gli strumenti didattici di cui sopra debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, corredati da apposita relazione.

0.7 Commissione Didattica Nazionale
La Commissione Didattica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, che ne indica il Presidente, e dura in carica sino al termine del mandato dello stesso.

I suoi componenti possono essere da 4 a 7, di cui almeno uno scelto fra i componenti del Consiglio Federale. Gli altri componenti saranno individuati, oltre che nel Coordinatore dell'Albo Istruttori, fra Istruttori Onorari, di Primo e di Secondo Grado, fra esperti nel campo della didattica e fra esperti nel campo dell'insegnamento degli scacchi nella Scuola pubblica. I componenti possono essere revocati dal Consiglio Federale.

La Commissione Didattica Nazionale oltre alle funzioni di indirizzo generale di cui al precedente punto 0.6 ha il compito di:
  • promuovere lo sviluppo e lo studio delle metodologie più indicate nel campo dell'istruzione scacchistica e favorirne la diffusione mediante l'organizzazione di seminari e convegni, nonché la redazione di dispense, opuscoli e altre pubblicazioni;
  • formulare i programmi dei corsi di qualificazione ed esami per le varie qualifiche di istruttore nonché promuovere l'organizzazione di corsi di aggiornamento a carattere nazionale, e fornire assistenza ai Comitati regionali per i corsi di aggiornamento a carattere locale, per i vari livelli di istruttore, ovviamente sempre d'intesa con la Commissione Scacchi a Scuola per quanto di competenza della stessa;
  • istruire le pratiche per il riconoscimento delle Scuole di Scacchi e delle Sezioni Giovanili, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, e conseguenti adempimenti;
  • promuovere, d'intesa con la Commissione Nazionale Scacchi a Scuola, lo studio e la realizzazione di iniziative promozionali nel campo dell'istruzione divulgativa generica.
La Commissione dovrà sempre sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio Federale tutte le iniziative che comportino impegni di spesa o che siano comunque di particolare rilevanza.

1.Commissione Nazionale Scacchi a Scuola

La Commissione Nazionale Scacchi a Scuola è nominata dal Consiglio Federale, che ne indica il Presidente, e dura in carica sino al termine del mandato dello stesso.

I suoi componenti possono essere da 4 a 7. Essi saranno individuati, oltre che nel Coordinatore dell'Albo Istruttori o altro elemento da lui proposto e in un elemento eventualmente proposto dal Presidente della Commissione Didattica, fra promotori ed esperti nel campo dell'insegnamento degli scacchi nella Scuola pubblica.

I componenti possono essere revocati dal Consiglio Federale.

La Commissione ha compiti non solo didattici ma anche organizzativi e di collaborazione con i Comitati Regionale, in relazione con gli adempimenti previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione e del CONI a seguito del Protocollo d'intesa del 1997 fra gli stessi e riguardanti il Progetto "Sport a Scuola" ed eventuali altri progetti, e pertanto essa all'inizio del suo mandato deve procedere a proporre al Consiglio Federale i nominativi, scelti per quanto possibile nell'ambito della Commissione stessa, da designare per i seguenti incarichi operativi:
  • Coordinatore Nazionale per la Scuola Elementare;
  • Coordinatore Nazionale per la Scuola Media;
  • Coordinatori Nazionali per la Scuola Media Superiore.
In materia didattica, organizzativa, informativa e promozionale la Commissione Nazionale Scacchi a Scuola oltre alle funzioni di indirizzo generale di cui al precedente punto 0.6 ha il compito di:

in campo didattico
  • redigere ed aggiornare i programmi per i corsi di qualificazione con esami per gli istruttori della Scuola Pubblica, d'intesa con la Commissione Didattica
  • studiare e divulgare le disposizioni ministeriali e del CONI in materia;
  • svolgere attività di promozione e di coordinamento nel campo dell'addestramento e della formazione dei quadri della categoria degli Insegnanti elementari di scacchi della Scuola Pubblica;
  • coordinare e collaborare con i Comitati Regionali in materia di costituzione delle Commissioni Esaminatrici per la qualifica di Insegnante Elementare, contribuendo alla formazione delle stesse anche con la presenza di propri membri;
  • istruire le proposte da avanzare al Consiglio Federale, d'intesa con il Coordinatore dell'Albo ed i Comitati Regionali proponenti, per l'attribuzione della qualifica di Promotore;
  • promuovere, d'intesa con la Commissione Didattica, la redazione e la pubblicazione di programmi, opuscoli, dispense e pubblicazioni utili per l'insegnamento degli Scacchi nella Scuola Pubblica sia Elementare che Media;
  • promuovere, d'intesa con la Commissione Didattica Nazionale, lo studio e la realizzazione di iniziative promozionali nel campo dell'istruzione divulgativa rivolta alla Scuola.
in campo organizzativo
  • designare i rappresentanti della Commissione che dovranno intervenire nelle riunioni indette dal CONI in materia;
  • procedere allo studio ed elaborazione di un Progetto Nazionale "Sport a Scuola-Scacchi", comprensivo delle molteplici proposte ad esso collegate quali i Corsi di aggiornamento per il Personale Docente (in particolare gli Insegnanti di Educazione Fisica), il progetto "Giocosport" per la Scuola Elementare, i nuovi progetti dei "Giochi Sportivi Studenteschi" per i due tipi di Scuola Media, ecc., sulla base delle indicazioni fornite dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione, da sottoporre al Consiglio Federale per la successiva presentazione all'autorità competente;
  • individuare tramite i Coordinatori Nazionali le strutture e risorse organizzative occorrenti sul territorio, in particolare nelle città possibili sedi di sperimentazione, per le diverse fasi di attività;
  • proporre ed organizzare appositi seminari nazionali per Dirigenti Regionali ed Operatori sulle tematiche della Scuola prospettare al Consiglio Federale le esigenze in materia di strutture, risorse culturali, materiali didattici e tecnici occorrenti per le iniziative territoriali previste;
  • fornire indicazioni ed assistenza tramite i Coordinatori Nazionali ai Comitati Regionali per la formulazione dei progetti territoriali locali.
La Commissione dovrà sempre sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio Federale tutte le iniziative che comportino impegni di spesa o che siano comunque di particolare rilevanza.

1.Coordinatore dell'Albo Istruttori Federali

Il Coordinatore dell'Albo Istruttori è nominato dal Consiglio Federale e dura in carica sino al termine del quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza anticipata del Consiglio Federale o di revoca da parte del Consiglio stesso.

Il Coordinatore è responsabile della tenuta dell'Albo e svolge i compiti previsti dal presente Regolamento.

0.10 Commissioni Esaminatrici
Requisito necessario per l'assegnazione di qualsiasi qualifica di Istruttore, nonché di Insegnante Elementare e di Istruttore Elementare è che ogni candidato partecipi ad un apposito corso di qualificazione/aggiornamento e superi il relativo esame davanti ad una determinata Commissione Esaminatrice.

Le Commissioni sono costituite secondo necessità e possono essere tanto a carattere nazionale che regionale. Esse hanno il compito di svolgere i corsi di qualificazione e gli esami di abilitazione per i vari livelli di istruttore.

Per la qualifiche di Istruttore di Primo Grado nonché di Secondo grado la relativa Commissione Esaminatrice sarà a livello nazionale e sarà composta da tre membri oltre che dal Coordinatore dell'Albo, che fungerà da Segretario, il quale proporrà la relativa convocazione all'approvazione del Consiglio Federale, che designerà il Presidente della Commissione. Potranno far parte di detta Commissione Istruttori Onorari, Istruttori di Primo grado, docenti della Scuola dello Sport CONI ed eventualmente qualificati Istruttori esteri.

Per la qualifica degli Istruttori Giovanili le relative Commissioni Esaminatrici potranno essere tanto a livello nazionale che regionale.

Per le Commissioni di livello nazionale le modalità di convocazione saranno le stesse previste al punto precedente, mentre per quanto concerne la composizione potrà essere prevista la presenza anche di Istruttori FSI di Secondo Grado e, d'intesa con il CONI sulla base della normativa C.A.S., pure di docenti ed esaminatori designati dalle strutture CONI competenti.

Per le Commissioni a livello regionale (o, eventualmente, provinciale) la relativa proposta di costituzione e convocazione dovrà essere avanzata dal Comitato Regionale interessato, d'intesa con le strutture periferiche CONI competenti, al Coordinatore dell'Albo, che provvederà ad integrarla se necessario con Istruttori di Primo o Secondo Grado, ed a sottoporla alla ratifica del Consiglio Federale.

Le Commissioni esaminatrici relative alle qualifiche previste dagli Elenchi Speciali saranno composte da tre componenti e saranno proposte dai Comitati Regionali competenti, al Coordinatore dell'Albo che provvederà, d'intesa con il Commissione Nazionale Scacchi a Scuola quando competente, a designare un docente-esaminatore con funzioni di Presidente.

0.11 Requisiti tecnico-didattici per l'ammissione ai corsi con esami
I requisiti tecnici e didattici previsti per l'ammissione ai corsi con esami stabiliti per ciascuna qualifica sono i seguenti:

a) Istruttore di Primo Grado:
- Grande Maestro
- Maestro Internazionale con qualifica di Istruttore di Secondo Grado conseguita da almeno due anni;
- Maestro FIDE con qualifica di Istruttore di Secondo Grado conseguita da almeno due anni, particolarmente distintosi nel campo dell'insegnamento e che abbia contribuito attraverso ricerche, applicazioni, pubblicazioni al miglioramento della metodologia didattica e dello standard generale dell'insegnamento.

b) Istruttore di Secondo Grado:
- Maestro Internazionale;
- Maestro FIDE già particolarmente distintosi nel campo dell'insegnamento;
- Maestro con qualifica di Istruttore Giovanile conseguita da almeno due anni e particolarmente distintosi nel campo dell'insegnamento;

c) Istruttore Giovanile:
- Maestro;
- Candidato Maestro;
- 1.a Nazionale con valida attività didattica svolta in campo giovanile negli ultimi due anni ed opportunamente documentata;

d) Istruttori Elementari (Elenco Speciale Divulgazione di Base):
- 2.a Nazionale;
- 3.a Nazionale.

Per quanto concerne gli Insegnanti Elementari dell'Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica non è richiesto un determinato livello di gioco ma solo il requisito di far parte del personale docente della Scuola Pubblica.

0.12 Iscrizione all'Albo Istruttori
L'iscrizione all'Albo e agli Elenchi Speciali implica la conoscenza da parte degli iscritti del presente Regolamento e l'obbligo di rispettarne le disposizioni.

0.13 Quota annuale d'iscrizione all'Albo
Il Consiglio Federale determinerà annualmente il costo della quota d'iscrizione all'Albo - differenziando, ove lo ritenga opportuno, le varie categorie, sentito il parere consultivo del Coordinatore e delle eventuali Commissioni interessate e fisserà il termine per il pagamento della stessa.

Il Consiglio può inoltre prevedere, in dipendenza di iniziative promozionali rivolte verso la scuola, particolari agevolazioni e la gratuità per gli iscritti all'Elenco speciale Insegnanti Scuola Pubblica, purché diano comunicazione dell'attività di insegnamento svolta nell'ambito della scuola,

A ricezione del versamento della quota la Segreteria Federale o il Comitato Regionale competente provvederanno a trasmettere la relativa Tessera Federale, comprovante la regolarità dell'iscrizione all'Albo.

Il mancato versamento della quota annuale entro il termine stabilito comporterà la temporanea sospensiva dall'iscrizione all'Albo e dall'esercizio all'attività di insegnamento. Ove l'inadempienza perdurasse per ulteriori tre mesi si provvederà alla cancellazione dell'inadempiente dall'Albo.

0.14 Attestazione dell'attività d'insegnamento: trasmissione degli elenchi
Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (per gli iscritti all'Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica vale la sola scadenza del 30 giugno), gli istruttori di ogni livello dovranno trasmettere alla Segreteria Federale gli elenchi in duplice copia di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni nel semestre precedente. Ove l'istruttore svolga la sua attività presso Scuole di scacchi o luoghi diversi, gli elenchi dovranno essere compilati in modo distinto per ciascuna iniziativa.

L'istruttore deve attestare che tutti gli allievi risultano tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso. E' ammessa deroga, da indicare, solo in dipendenza di previste specifiche iniziative di insegnamento divulgativo rivolte alla Scuola Pubblica.

0.15 Corsi di qualificazione con esami, corsi di aggiornamento e di preparazione
Per la partecipazione ai corsi di qualificazione con esami, ai corsi di aggiornamento e di preparazione di ogni livello potrà essere prevista una quota di iscrizione a fronte delle spese organizzative del corso. Le eventuali spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti saranno a carico degli stessi.

1 - Albo Istruttori Federali
1.1 Iscrizione
L'iscrizione all'Albo Istruttori Federali per le qualifiche di Istruttore di Primo Grado, Istruttore di Secondo Grado e Istruttore Giovanile è disposta dal Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato, contestualmente all'attribuzione della qualifica dell'iscritto ed è effettuata a cura della Segreteria Federale, sotto il Controllo del Coordinatore.

1.2 Requisiti per l'iscrizione
Possono essere iscritti all'Albo Istruttori Federali coloro che siano maggiorenni, abbiano superato con esito favorevole il corso con esami previsto e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani o se cittadini stranieri siano residenti in Italia;
b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso;
c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della F.S.I., del CONI o di altre Federazioni Sportive;
d) non abbiano procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;
e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso;
f) abbiano effettivamente svolto l'attività di insegnamento eventualmente richiesta per l'ammissione ai corsi con esami della qualifica richiesta;
g) siano in possesso del Titolo agonistico o della Categoria FSI previsto dall'Art. 0.9.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra comporta l'immediata cancellazione dall'Albo.

Nell'ipotesi prevista alla lettera e), l'iscritto rimarrà sospeso dall'esercizio dell'attività per il periodo di durata dell'eventuale sanzione che comporti la sospensione, salvo il caso previsto dalla lettera c).

1.3 Domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione all'Albo debbono essere presentate dagli aspiranti alla Segreteria Federale e debbono essere corredate da:
a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente Regolamento;
b) del parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale di competenza in relazione alla residenza;
c) della certificazione, rilasciata dal Coordinatore dell'Albo, di aver superato con profitto l'esame avanti l'apposita Commissione Esaminatrice.

L'eventuale parere contrario del Presidente del Comitato Regionale deve essere motivato e può essere impugnato dall'interessato avanti la Presidenza Federale, che deciderà al riguardo insindacabilmente e senza obbligo di motivazione.

1.4 Istruttore di Primo Grado
L'Istruttore di Primo Grado potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e potrà essere il responsabile di una e il coordinatore di più Scuole di Scacchi riconosciute dalla F.S.I.. Potrà altresì tenere corsi, seminari, lezioni agli iscritti all'Albo sia per la preparazione al passaggio alla categoria superiore, sia di semplice aggiornamento, nonché svolgere le mansioni attribuite agli istruttori di categoria inferiore.

1.5 Istruttori di Secondo Grado
L'Istruttore di Secondo Grado potrà svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale, potrà essere il responsabile di una Scuola di Scacchi riconosciuta dalla F.S.I. e potrà coadiuvare l'Istruttore di Primo Grado nel coordinamento di più Scuole. Potrà altresì tenere corsi, lezioni, seminari agli Istruttori Giovanili sia di aggiornamento che propedeutiche per il passaggio alla categoria superiore, nonché svolgere le mansioni attribuite agli Istruttori di categoria inferiore.

1.6 Istruttori Giovanili
L'Istruttore Giovanile potrà svolgere la sua attività nell'ambito della regione di residenza 96 e, con deroga motivata richiesta al Coordinatore dell'Albo, nelle regioni limitrofe 96 dove potrà essere il responsabile di uno o più Sezioni Giovanili costituite presso Società affiliate e di un Centro di Avviamento allo Sport (C.A.S.) rivolto agli scacchi e riconosciuto dal CONI. In tali compiti potrà avvalersi della collaborazione di Istruttori Elementari, sino ad un massimo di due.

Potrà inoltre coadiuvare l'Istruttore di Secondo Grado nel coordinamento dei corsi di una Scuola di scacchi riconosciuta dalla F.S.I..

L'Istruttore Giovanile potrà tenere corsi e lezioni di aggiornamento per gli iscritti agli Elenchi Speciali e corsi di qualificazione con esami per gli aspiranti a tali qualifiche.

1.7 Domanda di ammissione al corso con esami per l'acquisizione della qualifica o per il passaggio di categoria
Le richieste per l'ammissione ai corsi con esami per l'acquisizione della qualifica o per il passaggio di categoria devono essere inoltrate alla Segreteria Federale per il Coordinatore dell'Albo e corredate da:
a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;
b) curriculum personale con indicazione dell'attività svolta nel campo dell'insegnamento degli scacchi;
c) parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale competente in relazione alla residenza;
d) eventuale certificazione di aver partecipato con profitto a Corsi di aggiornamento e/o preparazione;
e) eventuale materiale didattico redatto o opere scacchistiche pubblicate;

L'eventuale parere contrario del Presidente del Comitato Regionale deve essere motivato e può essere impugnato dall'interessato avanti la Presidenza Federale, che deciderà al riguardo insindacabilmente e senza obbligo di motivazione.

1.8 Corsi con esami
Il coordinatore invierà tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l'indicazione delle date, dei termini e delle modalità per lo svolgimento del corso con esami non appena lo stesso sarà indetto.

Gli esami, avanti le Commissioni Esaminatrici, potranno essere articolate su prove scritte, orali e di pratica dell'insegnamento e verteranno sulla didattica, sulla conoscenza degli aspetti tecnici, agonistici e psicologici del gioco e sulle nozioni fondamentali dei Regolamenti Internazionale e Federale.

La Commissione Esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell'esito delle varie prove d'esame; i candidati respinti potranno ripetere l'esame dopo un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

1.9 Durata della qualifica
Le qualifiche di Istruttore, salvi il passaggio di categoria e la cancellazione dall'Albo, hanno carattere permanente e sono a vita.

1.10 Cancellazione dall'Albo
La cancellazione dall'Albo è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria Federale, sotto il controllo del Coordinatore, a seguito di:
a) richiesta scritta dell'iscritto;
b) mancato esercizio dell'attività;
c) mancato pagamento della quota federale;
d) radiazione.

Della cancellazione deve essere data comunicazione scritta all'interessato.

Nei casi previsti alle lettere a), b) e c) l'eventuale reiscrizione può essere subordinata alla partecipazione ed al superamento di un corso con esami per la qualifica già posseduta. La Commissione Esaminatrice può indicare per la reiscrizione una qualifica anche di grado inferiore a quella precedentemente rivestita.

1.11 Sospensione
La sospensione dall'attività federale comminata dagli Organi della Giustizia Sportiva, comporta automaticamente la sospensione dell'esercizio dell'attività dell'insegnamento.

1.12 Tariffe professionali
Agli istruttori competono per le loro prestazioni compensi e rimborsi spese a carico degli allievi e/o delle strutture presso cui operano e svolgono la loro attività.

I compensi sono fissati liberamente per accordo tra le parti.

Gli istruttori sono tenuti a comunicare, a richiesta, al Coordinatore ed alla Segreteria Federale le tariffe da loro praticate.

1.13 Doveri degli iscritti
Gli iscritti all'Albo debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento e sono tenuti, come tutti i Tesserati FSI, all'osservanza delle norme etico comportamentali dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti federali. In particolare dovranno mantenere un corretto comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono lo svolgimento dell'attività dell'insegnamento degli scacchi 96 che deve sempre essere ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza e della massima professionalità 96 nei confronti degli allievi, dei colleghi, della Federazione e dei suoi organi, rappresentanti e tesserati e dei terzi. Gli iscritti, come ogni altro tesserato FSI, sono sottoposti agli Organi di Giustizia e Disciplina della FSI.

Gli iscritti devono svolgere la loro attività presso scuole di scacchi e corsi tenuti presso le sedi degli Affiliati, degli Aderenti o di Enti espressamente previsti dal Consiglio Federale (ad es. Scuola pubblica).

Nel caso l'attività venisse svolta presso una differente sede, o presso privati, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore dell'Albo.

Il Diploma di abilitazione all'insegnamento rilasciato dalla FSI va esposto nel luogo in cui l'iscritto svolge abitualmente la sua attività.

Tutti gli allievi degli Istruttori iscritti all'Albo debbono essere Tesserati FSI, fatte salve le eventuali iniziative promozionali rivolte alla Scuola Pubblica e autorizzate dal Consiglio Federale.

2 - Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica
2.0 Ripartizione dell'elenco speciale
L'Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica, ancorché nazionale, è suddiviso in elenchi regionali per le varie qualifiche.

2.1 Iscrizione
L'iscrizione all'Elenco Speciale Insegnati Scuola Pubblica per le qualifiche di Insegnante Elementare e Promotore è disposta dal Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato, contestualmente all'attribuzione della qualifica dell'iscritto ed è effettuata a cura della Segreteria Federale, sotto il Controllo del Coordinatore.

2.2 Requisiti per l'iscrizione
Possono essere iscritti all'Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica coloro che siano maggiorenni, abbiano superato con esito favorevole, quando prescritto, il corso con esami previsto e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani o della Comunità Europea;
b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso;
c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della F.S.I., del CONI o di altre Federazioni Sportive;
d) non abbiano procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;
e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso;
f) siano inseriti nel ruoli dei docenti della Scuola Primaria, Scuola Secondaria e Scuola Secondaria Superiore.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra comporta l'immediata cancellazione dall'Albo.

Il requisito della lettera f) non è obbligatorio per i Promotori.

Il Consiglio Federale può decidere l'ammissione nell'Elenco Speciale anche di docenti in quiescenza che svolgano attività di insegnamento nell'ambito della Scuola Pubblica.

2.3 Domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione all'Elenco Speciale Insegnanti di Scuola Pubblica per la qualifica di Insegnante Elementare debbono essere presentate dagli aspiranti alla Segreteria Federale e debbono essere corredate da:
a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente Regolamento;
b) della certificazione, rilasciata dal Presidente del Comitato Regionale competente o dal Coordinatore dell'Albo, di aver superato con profitto l'esame avanti l'apposita Commissione Esaminatrice.

2.4 Promotore
La qualifica di Promotore è attribuita, a insindacabile giudizio del Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Scacchi a Scuola, autonoma o su motivata richiesta allo stesso da parte del Presidente del Comitato Regionale competente, d'intesa con il Coordinatore dell'Albo, a quei docenti, anche iscritti all'Albo e non all'Elenco Speciale, che si siano particolarmente distinti nel campo dell'insegnamento nella Scuola, che abbiano contribuito al miglioramento della metodologia didattica e dello standard generale di tale tipo di insegnamento e che abbiano acquisito particolare competenza ed esperienza nel campo dell'addestramento e della formazione dei quadri della categoria.

Tra i compiti del Promotore, oltre a quello dell'insegnamento, assume particolare rilevanza specifica quello del reclutamento, della preparazione e dell'addestramento dei docenti scolastici che intendono iscriversi nell'elenco speciale in qualità di Insegnanti Elementari ed iniziare così l'attività di insegnamento degli scacchi nella Scuola Pubblica.

Dato il particolare ruolo il Promotore agisce in stretto collegamento con la Commissione Nazionale Scacchi a Scuola ed i Coordinatori Nazionali per la Scuola.

2.5 Insegnante Elementare
La qualifica di Insegnante Elementare è attribuita ai Docenti con titolo all'insegnamento nell'ambito della Scuola Pubblica, che siano stati ammessi e abbiano superato con esito favorevole lo specifico corso con esami previsto avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Insegnante Elementare potrà svolgere la propria attività nell'ambito del prprio Istituto ed eventualmente presso altre sedi scolastiche.

2.6 Corsi con esami
Il Presidente del Comitato Regionale competente o un suo delegato, d'intesa con la Commissione Nazionale Scacchi a Scuola, provvederà ad inviare tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l'indicazione delle date, dei termini e delle modalità per lo svolgimento del corso con esami non appena lo stesso sarà indetto, unitamente all'indicazione degli argomenti e delle materie trattate nel corso.

Gli esami, avanti alle Commissioni Esaminatrici, potranno essere articolati su prove orali, scritte e di pratica dell'insegnamento e vertono sulla didattica, sulla conoscenza del gioco, sugli aspetti pedagogici legati agli scacchi e sui principi dell'etica comportamentale.

La Commissione esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell'esito delle varie prove d'esame; i candidati respinti potranno ripetere l'esame dopo un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi.

2.7 Cancellazione dall'Elenco Speciale
La cancellazione dall'elenco speciale è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria Federale, sotto il controllo del Coordinatore, a seguito di:
a) richiesta dell'iscritto;
b) cancellazione dai ruoli docenti della Scuola Pubblica;
c) mancato pagamento della quota federale;

Della cancellazione sarà data comunicazione scritta all'interessato.

2.8 Doveri degli iscritti
Gli iscritti all'Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento, oltre a quelle dettate dallo Statuto Federale e dagli altri Regolamenti della FSI.

Gli iscritti all'Elenco Speciale, ad eccezione dei Promotori che risultino iscritti anche all'Albo Istruttori Federali, non possono svolgere l'attività di insegnamento degli scacchi al di fuori delle strutture scolastiche pubbliche e che comunque non sia diretta esclusivamente a studenti della Scuola Pubblica.

Tutti gli Allievi degli Insegnanti iscritti all'Elenco Speciale debbono essere Tesserati alla FSI, fatti salvi i casi di deroghe espressamente stabilite dal Consiglio Federale per specifiche iniziative promozionali rivolte verso la Scuola Pubblica.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli iscritti dovranno trasmettere alla Segreteria Federale gli elenchi in duplice copia di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni nell'anno scolastico.

3 - Elenco Speciale Divulgazione di Base
3.0 Ripartizione dell'elenco speciale
L'Elenco Speciale Divulgazione di Base, ancorché nazionale, è suddiviso in elenchi regionali.

3.1 Iscrizione
L'iscrizione all'Elenco Speciale Divulgazione di base per la qualifica di Istruttore Elementare è disposta dal Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato, contestualmente all'attribuzione della qualifica dell'iscritto ed è effettuata a cura della Segreteria Federale, sotto il Controllo del Coordinatore.

3.2 Requisiti per l'iscrizione
Possono essere iscritti all'Elenco Speciale coloro che siano maggiorenni, abbiano superato con esito favorevole il corso con esami previsto e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso;
c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della F.S.I., del CONI o di altre Federazioni Sportive;
d) non abbiano procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;
e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso;
f) siano conseguite le richieste qualifiche nell'ambito delle Categorie FSI di cui all'Art. 0.9.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra comporta l'immediata cancellazione dall'Albo.

3.3 Domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione all'Elenco Speciale Divulgazione di Base per la qualifica di Istruttore Elementare debbono essere presentate dagli aspiranti alla Segreteria Federale e debbono essere corredate da:
a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente Regolamento;
b) del parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale di competenza in relazione alla residenza;
c) della certificazione, rilasciata dal Presidente del Comitato Regionale competente o dal Coordinatore dell'Albo, di aver superato con profitto l'esame avanti l'apposita Commissione Esaminatrice.

3.4 Istruttore Elementare
L'Istruttore Elementare potrà svolgere la propria attività nell'ambito della Società di appartenenza o di altra Società affiliata, e limitatamente all'insegnamento ai principianti, nonché in specifiche iniziative promozionali e divulgative rivolte verso l'esterno e verso la Scuola.

L'Istruttore Elementare potrà coadiuvare l'Istruttore Giovanile nella conduzione di una Sezione Giovanile o di un C.A.S..

3.5 Corsi di qualificazione con esami
I corsi di qualificazione sono tenuti, possibilmente con cadenza semestrale, a cura e presso le sedi indicate dai Comitati Regionali. Per il corso può essere previsto anche un unico docente, mentre per l'esame dovrà essere prevista la costituzione, d'intesa con il Coordinatore dell'Albo, della prescritta Commissione Esaminatrice composta da tre membri.

Il Presidente del Comitato Regionale competente o un suo delegato provvederà ad inviare tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l'indicazione delle date, dei termini e delle modalità per lo svolgimento del corso con esami non appena lo stesso sarà indetto, unitamente all'indicazione degli argomenti e delle materie trattate nel corso.

Gli esami, avanti alle Commissioni Esaminatrici, potranno essere articolati su prove orali, scritte e di pratica dell'insegnamento e vertono sulla didattica, sulla conoscenza degli aspetti tecnici, agonistici e pedagogici del gioco, sulle nozioni di base dei Regolamenti Internazionale e Federale nonché sui principi dell'etica comportamentale.

La Commissione esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell'esito delle varie prove d'esame; i candidati respinti potranno ripetere l'esame dopo un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi.

3.6 Cancellazione dall'Elenco Speciale
La cancellazione dall'elenco speciale sarà effettuata a cura del Coordinatore dell'Albo a seguito di:
a) richiesta dell'iscritto;
b) per passaggio di categoria o ad altro Elenco Speciale;
c) mancato esercizio dell'attività;
d) mancato pagamento della quota federale;
e) radiazione

Della cancellazione sarà data comunicazione scritta all'interessato.

3.7 Doveri degli iscritti
Gli iscritti all'Elenco Speciale debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento e sono tenuti, come tutti i Tesserati FSI, all'osservanza delle norme etico comportamentali dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti federali. In particolare dovranno mantenere un corretto comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono lo svolgimento dell'attività dell'insegnamento degli scacchi 96 che deve sempre essere ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza e della massima professionalità 96 nei confronti degli allievi, dei colleghi, della Federazione e dei suoi organi, rappresentanti e tesserati e dei terzi. Gli iscritti, come ogni altro tesserato FSI, sono sottoposti agli Organi di Giustizia e Disciplina della FSI.

Gli iscritti devono svolgere la loro attività esclusivamente nelle sedi indicate dall'Art. 3.4. Per poter esercitare presso un'altra sede, in casi di particolare necessità o utilità scacchistica, sarà necessario richiedere una specifica autorizzazione preventiva al Coordinatore dell'Albo, con copia al Presidente del Comitato Regionale competente.

Il Diploma di abilitazione all'insegnamento rilasciato dalla FSI va esposto nel luogo in cui l'iscritto svolge la sua attività.

Tutti gli allievi degli Istruttori Elementari iscritti all'Elenco Speciale debbono essere Tesserati FSI, fatti salvi i casi di deroghe espressamente stabilite dal Consiglio Federale per specifiche iniziative promozionali rivolte verso la Scuola Pubblica.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti dovranno trasmettere alla Segreteria Federale gli elenchi in duplice copia di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni nel semestre precedente. Ove l'istruttore svolga la sua attività presso Affiliati o luoghi diversi, gli elenchi dovranno essere compilati in modo distinto per ciascuna iniziativa.

4 - Scuole di Scacchi e Sezioni Giovanili riconosciute dalla FSI
4.0 Indicazioni preliminari
Nell'introdurre il concetto di riconoscimento delle Scuole di Scacchi nonché delle attività didattiche e di formazione svolte nelle Sezioni Giovanili costituite presso le Società affiliate ed in futuro anche nei C.A.S. autorizzati dal CONI, la Federazione si accinge a disciplinare una realtà ancora in fase di costituzione e quindi soggetta a forte evoluzione. Si tratta peraltro di attività di grande importanza e che deve essere incoraggiata e tutelata nell'interesse del miglior sviluppo scacchistico nel nostro paese.
BR> Per tali ragioni la normativa non può che limitarsi per ora a poche indicazioni essenziali, con la riserva di verificare in seguito, dopo il confronto con la realtà concreta delle cose, quali ulteriori indirizzi e/o correttivi sarà indicato apportare.

4.1 Scuole di scacchi riconosciute
Sono riconosciute dalla Federazione quelle Scuole di scacchi organizzate presso Società affiliate o eventualmente presso Organismi aderenti o riconosciuti dalla FSI, che hanno ottenuto dal Consiglio Federale il richiesto riconoscimento.

Per essere riconosciuta dalla FSI una Scuola di Scacchi deve:
- avere già svolto effettiva attività didattica per almeno un anno;
- avere come responsabile un Istruttore di Primo o Secondo Grado. E' consentito che un Istruttore di Primo Grado, coadiuvato da un Istruttore di Secondo Grado, possa essere il coordinatore di più scuole;
- svolgere annualmente attività didattica per la durata di almeno due trimestri, anche non consecutivi;
- articolare la propria attività didattica su più gradi di insegnamento, ovverosia su almeno tre dei seguenti: elementare (per principianti), di primo perfezionamento, di perfezionamento, di assistenza agonistica superiore;
- avere una dotazione di materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca minima, dispense o altri supporti didattici, eventuale computer con database scacchistici, ecc.) ritenuta sufficiente dalla Commissione Didattica e programmi per i vari livelli di studio previsti considerati adeguati dalla stessa Commissione;
- impegnarsi a rispettare le indicazioni di massima ed i suggerimenti della Commissione Didattica in materia di programmi per i vari livelli.

4.2 Riconoscimento Federale delle Scuole
Per conseguire il riconoscimento va avanzata richiesta al Presidente della Commissione Didattica, a firma del Responsabile della Scuola e del Presidente della Società o di altro organismo presso cui la scuola ha sede, corredata da:
- elenco degli istruttori che collaborano all'attività didattica della scuola;
- breve relazione sull'attività didattica già svolta, segnalando il numero degli allievi partecipanti ai corsi più recenti;
- indicazione sintetica del materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca, eventuale computer e programmi informatici, eventuali dispense o testi previsti, ecc.) in dotazione alla scuola; indicazione dell'ampiezza dell'aula o delle aule utilizzate;
- programmi di studio adottati per i vari livelli previsti;
- parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale competente.

All'atto del riconoscimento, deliberato dal Consiglio Federale, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione scritta e a inoltrare apposito attestato, firmato dal Presidente della Commissione Didattica e controfirmato dal Presidente Federale, da esporre nella sede della Scuola.

4.3 Sezioni Giovanili riconosciute
Sono riconosciute dalla Federazione quelle Sezioni Giovanili organizzate da Società affiliate presso la loro sede, o eventualmente presso Istituti Scolastici o altre sedi, che hanno ottenuto dal Consiglio Federale il richiesto riconoscimento.

Per essere riconosciuta dalla FSI una Sezione Giovanile deve:
- avere come responsabile un Istruttore Giovanile (o di grado superiore), il quale può essere coadiuvato da uno o due Istruttori Elementari;
- svolgere attività di assistenza didattica e tecnica ai giovani ed ai giovanissimi per almeno un semestre nell'anno (cercando di articolarla, quando possibile, secondo le fasce d'età eventualmente stabilite dalla FSI e dal CONI)
- avere una dotazione di materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca minima, dispense o altri supporti didattici, ecc.) ritenuta sufficiente dalla Commissione Didattica e programmi di studio e pratica scacchistica considerati adeguati dalla stessa Commissione;
- impegnarsi a rispettare le indicazioni di massima ed i suggerimenti della Commissione Didattica in materia;
- partecipare alle gare eventualmente previste dalla FSI e dal CONI per i giovani delle Sezioni e dei CAS.

4.4 Riconoscimento Federale delle Sezioni Giovanili
Per conseguire il riconoscimento va avanzata richiesta al Presidente della Commissione Didattica, a firma del Presidente della Società e del Responsabile della Sezione Giovanile, corredata da:
- elenco degli istruttori impegnati nella Sezione;
- indicazione sintetica dell'attività già svolta, segnalando il numero degli allievi partecipanti nell'ultimo anno;
- indicazione sintetica del materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca, eventuali dispense o testi previsti, ecc.) in dotazione alla scuola; indicazione dell'ampiezza dell'aula o delle aule utilizzate;
- programmi di studio e di pratica adottati;
- parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale competente.

All'atto del riconoscimento, deliberato dal Consiglio Federale, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione scritta e a inoltrare apposito attestato, firmato dal Presidente della Commissione Didattica e controfirmato dal Presidente Federale, da esporre nella sede della Sezione.

5 - Norme transitorie per la costituzione dei Quadri
5.0 Fase transitoria
Pur essendo immediata l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvazione del Consiglio Federale avvenuta, tuttavia l'entrata a regime di una operazione così complessa come quella intrapresa con la normativa in questione, nonché i tempi richiesti per la costituzione dei quadri e l'avvio di una effettiva operatività richiedono un ampio periodo transitorio che viene individuato nell'intero 1998 per quanto concerne gli adempimenti connessi con il pagamento della quota annuale per gli iscritti all'Albo e agli Elenchi Speciali. Pertanto il pagamento di detta quota è sospeso per il 1998.

5.1 Costituzione dei quadri
Per la costituzione dei quadri sono previste delle procedure più agili rispetto a quelle previste nella parte ordinaria del Regolamento, tenendo in debito conto le realtà d'insegnamento già esistenti ai vari livelli.

La fase transitoria della costituzione dei quadri ha come termine il 31 marzo 1998, tuttavia riguarda il solo riconoscimento di qualifiche, parzialmente semplificato, ad istruttori già attivi nell'insegnamento, mentre ogni nuovo corso di qualificazione dovrà essere corrispondente, per quanto possibile, alle nuove disposizioni.

5.2 Costituzione dei quadri degli Istruttori di Primo e Secondo Grado
Il Consiglio Federale, sulla base dei requisiti richiesti dal Regolamento, può attribuire direttamente, o a seguito di apposito seminario, tali qualifiche ad elementi che hanno già svolto attività didattica nei livelli indicati.

5.3 Costituzione dei quadri degli Istruttori Giovanili
I Comitati Regionali, sulla base dei requisiti richiesti del Regolamento, possono far pervenire entro il 31 gennaio 1998 alla Segreteria Federale elenco dei possibili candidati per tale qualifica, corredato del curriculum personale di ciascun candidato in materia di insegnamento svolto e di ogni altra documentazione utile in materia, limitatamente agli elementi che hanno effettivamente svolto attività di insegnamento giovanile nel 1996 o nel 1997 purché essa non sia stata limitata al solo livello delle prime nozioni di gioco.

E' ammesso inserire anche elementi in possesso della 2^ Categoria Nazionale, purché corrispondenti agli altri requisiti richiesti.

Il Consiglio Federale sottoporrà la questione alle strutture CONI competenti in materia di Istruttori CAS, onde verificare l'opportunità di un unico corso di qualificazione nazionale o più corsi regionali.

I Comitati Regionali dovranno inoltre prendere tempestivi contatti in tal senso con le corrispondenti strutture periferiche CONI competenti in materia, formalizzando se del caso apposita richiesta.

5.4 Costituzione dei quadri degli Istruttori Elementari (Elenco Speciale Divulgazione di Base)
I Comitati Regionali, sulla base dei requisiti richiesti dal Regolamento, possono far pervenire entro il 28 febbraio 1998 elenco dei candidati per tale qualifica, accludendo curriculum personale per ciascuno di essi, purchè:
- si tratti di elementi che hanno già partecipato e superato l'analogo corso di qualificazione previsto in passato, precisando quale e se organizzato dal Comitato Regionale o da altri;
- si tratti di elementi che hanno effettivamente svolto attività di insegnamento nel 1996 e/o nel 1997;
- siano effettivamente intenzionati a proseguire nell'insegnamento (onde evitare inutili cancellazioni in seguito dall'Elenco Speciale)

5.5 Costituzione dei quadri degli Insegnanti Elementari (Elenco Speciale Insegnanti di Scuola Pubblica)
I Comitati Regionali, sulla base dei requisiti richiesti dal Regolamento, possono far pervenire entro il 31 gennaio 1998 elenco dei candidati per tale qualifica, precisando per ciascuno di essi:
- Istituto Scolastico di appartenenza e ruolo;
- Corso per docenti a cui ha partecipato, precisando da chi organizzato;

Possono essere inclusi nell'elenco anche i docenti in quiescenza che siano interessati a proseguire l'insegnamento nell'ambito della Scuola Pubblica.

Possono altresì essere inclusi quei docenti che notoriamente svolgono da tempo attività di insegnamento degli scacchi nella Scuola, anche se non hanno partecipato ad alcun corso.

Possono essere infine inclusi quei Tesserati, in possesso di qualsiasi categoria FSI, che siano docenti e che siano effettivamente interessati a svolgere attività di insegnamento degli scacchi nell'ambito della Scuola.

6 - Settore Scuola
6.1a Premessa
Questa specifica parte del Regolamento nasce in un periodo in cui si stanno sviluppando le prime disposizioni attuative del Protocollo d'Intesa del 1997 tra Ministero della Pubblica Istruzione e CONI nonché le prime indicazioni sulla possibile formulazione di appositi progetti nazionali e locali "Sport a Scuola" legati alla nostra disciplina.

Ne deriva che le molteplici esigenze organizzative ed operative di questo Settore, così importante sotto ogni aspetto e fondamentale per ogni prospettiva di promozione del gioco, non possono per il momento essere pienamente individuate.

Data l'importanza che riveste il Settore Scuola per un armonico ed efficace sviluppo degli scacchi nel nostro paese e data la necessità di precorrere i tempi al fine di poter tempestivamente inserire nel modo migliore la nostra disciplina nel mondo della Scuola, anche per non disperdere l'intenso lavoro svolto in stretta collaborazione con i Comitati Regionali in questi ultimi tempi in materia di Corsi per Docenti, Corsi per Istruttori Elementari ed altre iniziative specifiche, nonché per non disperdere ma anzi rafforzare le tante benemerite iniziative individuali rivolte alla Scuola già operanti, si è ritenuto opportuno diramare ugualmente una normativa che per forza di cose è necessariamente approssimativa e dovrà quindi essere in seguito rivista alla luce delle esigenze concrete che si saranno sviluppate.

6.1b Organizzazione generale del Settore Scuola
Sulla base di quanto già indicato nelle Disposizioni di carattere generale al punto 0.7 si prevede, per il momento, la seguente articolazione organizzativa:
1.Commissione Nazionale per la Scuola
2.Coordinatori Nazionali per
- Scuola Elementare
- Scuola Media
- Scuola Media Superiore

Al fine di consentire sia alla Commissione nel suo complesso e sia soprattutto ai Coordinatori Nazionali dei tre tipi di Scuola di poter collaborare efficacemente con i Comitati Regionali per l'assunzione di iniziative e la formulazione di progetti locali, è stata individuata la necessità che ogni Comitato Regionale designi e comunichi alla Federazione il suo:
3.Coordinatore Regionale per la Scuola

Su impulso di quest'ultimo ogni Comitato Regionale deve individuare e designare d'intesa con i Comitati o Delegati Provinciali, per quanto possibile per ciascuna provincia della regione, il
4. Responsabile Provinciale per la Scuola.

6.2 Attività di formazione per Dirigenti Regionali e Provinciali e Operatori
La grande evoluzione in atto nelle disposizioni ministeriali e del CONI riguardanti la materia, nonché l'esigenza di formulare adeguati specifici progetti nazionali e locali impongono grande attenzione nella necessaria attività formativa ed informativa sia dei Dirigenti, tanto nazionali che periferici, e sia degli Operatori che si rivolgono a questo delicato ed importante settore.

Sarà compito della Commissione Nazionale Scacchi a Scuola proporre al Consiglio Federale l'organizzazione di appositi Seminari Nazionali rivolti in genere ai Dirigenti Regionali, nonché di fornire tramite i Coordinatori Nazionali ai Comitati Regionali l'eventuale assistenza richiesta per le iniziative a carattere regionale e provinciale.

6.3 Censimento delle iniziative esistenti nel territorio
Al fine di poter elaborare in tempi brevi il miglior percorso organizzativo per questo Settore e per poter definire i progetti nazionali sopra richiamati, è necessario riuscire ad individuare con la migliore approssimazione possibile la situazione delle iniziative operanti e delle esperienze svolte recentemente nel territorio, nonché l'attuale assetto organizzativo locale.

I Comitati Regionali debbono quindi far pervenire prima possibile, e comunque entro il 20/12/1997, un quadro articolato di quanto svolto in materia sul loro territorio. Va precisato che i dati richiesti sono in gran parte necessari anche per gli adempimenti relativi alla norma transitoria di cui al punto 5.5; in particolare dovrà essere segnalato:

1.assetto organizzativo
- indicare se l'attività rivolta alla Scuola è attualmente affidata a singoli promotori nelle varie provincie o singole località o se è in parte coordinata a livello regionale precisando il relativo nominativo;
- indicare se negli ultimi due anni sono state svolte apposite riunioni informative e/o di coordinamento rivolte all'argomento Scuola sia a livello regionale (anche di C.R.) sia a livello provinciale; in caso affermativo precisare data, località e numero dei convenuti;
- indicazione dei circoli della regione che hanno rapporti con la Scuola Elementare o Media, svolgendo scorsi nella stessa, e di quelli che offrono anche assistenza agli alunni con apposita attività giovanile nel proprio ambito;

2.iniziative di formazione istruttori di tipo elementare
- tipo di corsi effettuati nella varie provincie della regione negli ultimi due anni: a) rivolti ai soli docenti della Scuola Pubblica; b) rivolti a tutti. In caso affermativo indicare data, luogo, numero dei partecipanti e docenti degli stessi. Precisare se il relativo attestato è stato rilasciato dalla FSI o dal C.R. e in quest'ultimo caso il titolo del riconoscimento indicato sullo stesso;
- indicazione delle domande presentate negli ultimi due anni per le varie provincie ai rispettivi Provveditorati per l'effettuazione di "corsi per docenti" ed esito delle stesse, precisando per i casi negativi i motivi adotti per il rifiuto della domanda;

3.iniziative di insegnamento nella Scuola esistenti nel territorio
- elencazione delle iniziative di insegnamento svolte nelle varie provincie indicando per ciascuna di esse il nome dell'Istruttore, precisando se esso è docente o giocatore, e in quest'ultimo caso di quale categoria e se collegato ad un Circolo. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al censimento delle iniziative "spontanee" esistenti sul territorio.

4.tipologia delle Società esistenti nel territorio
- elencazione delle Società che pur non avendo contatti con la Scuola hanno nel proprio ambito un settore giovanile operante e sarebbero quindi in grado di offrire adeguato supporto ad iniziative sperimentali nella loro città.


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